Non tutte le fatture accettate dallo SDI vengono al destinatario: questo succede quando si inviano fatture senza codice destinatario o con codice destinatario “0000000”.
Quando viene inviata una fattura elettronica al cliente e non vi è uno scarto da parte dello SDI, la fattura si considera regolarmente consegnata e viene sempre depositata nel cassetto fiscale del cliente.
Se hai specificato il codice destinatario o pec che ti è stato comunicato dal cliente o se il cliente stesso ha registrato un indirizzo telematico prevalente, lo SDI recapiterà la fattura su tale indirizzo. In caso di discordanza tra quanto indicato dal fornitore ha priorità quanto impostato dal cliente nel cassetto fiscale.
In caso di mancato recapito, la fattura si considera ugualmente emessa ma non recapitata al cliente, pertanto il cliente potrà scaricare la fattura elettronica esclusivamente accedendo al proprio cassetto fiscale dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate (ivaservizi.agenziaentrate.gov.it).
Quindi possiamo distinguere:
Nel caso di un soggetto senza partita iva:
In questo caso “non consegnata” è la prassi in quanto il cliente privato non è obbligato a ricevere la fattura in formato elettronico ed ha quindi diritto di riceverla nel formato tradizionale (cartaceo, pdf, mail, …). La fattura deve comunque essere sempre trasmessa allo SDI ma senza bisogno di indicare all’interno della fattura l’indirizzo telematico e di conseguenza senza che questa venga consegnata.
Nel caso dell’impresa privata:
Lo SDI non è riescie a consegnare la fattura al destinatario/cliente per uno di questi motivi:
- l’indirizzo telematico (codice destinatario o PEC) non è stato inserito in fattura;
- l’indirizzo telematico (codice destinatario o PEC) inserito in fattura non è corretto.
In questo caso chi emette la fattura deve comunicare al cliente che deve recuperare l’originale della sua fattura accedendo all’interno della sua area riservata dell’Agenzia delle Entrate/Fatture e Corrispettivi.
E’ importante sapere che, nel caso di mancata consegna, il cliente che è soggetto obbligato ad emettere e ricevere la fatturazione elettronica può dedurre il costo e detrarre l’IVA solo se ha preso visione della stessa nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate/Fatture e Corrispettivi.