FEA ovvero firma elettronica avanzata altro non è che una tipologia di firma elettronica, che consente a chi la utilizza di sottoscrivere un documento con la stessa validità di una firma autografa.
Per FEA si intende la firma apposta dall’utente con uno stilo elettronico su una tavoletta grafica ad alta sensibilità in grado di rilevare i dati della firma dell’utente e associarli al documento informatico riprodotto sullo schermo della tavoletta unitamente all’immagine della firma stessa.
Questa tipologia di firma é sottoposta alle norme in materia di firma elettronica avanzata stabilite dal Codice dell’ amministrazione Digitale (D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, cd. CAD), cosi come modificato dal D.lgs 30 dicembre 2010 n. 235, dalle Regole Tecniche dettate al sensi dell’art. 71 del CAD e successive modificazioni.
La FEA prevede alcune caratteristiche:
- l’identificazione del firmatario del documento;
- la connessione univoca della firma al firmatario;
- il controllo esclusivo da parte del firmatario sul sistema di firma;
- la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l’apposizione della firma.
Le firme elettroniche sono oggi disciplinate dal Regolamento eIDAS (Regolamento UE 910/2014, di seguito “Regolamento”)
La Firma elettronica avanzata (FEA) e’ definita dall’art. 11, comma 1, lett. q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (codice dell’amministrazione digitale)