Quali documenti vanno inviati al FSE 2.0: l’elenco completo
Uno degli aspetti più pratici — e più fraintesi — dell’adeguamento all’FSE 2.0 riguarda i documenti. Non tutto quello che un medico produce deve essere inviato al Fascicolo, ma molto più di quanto si pensi rientra nell’obbligo.
Il principio generale
La norma stabilisce che tutti i documenti sanitari prodotti in seguito all’erogazione di una prestazione devono essere trasmessi al FSE del paziente entro 5 giorni dalla data di produzione. Il documento deve rispettare lo standard nazionale HL7 CDA2 (Clinical Document Architecture, versione 2) e deve essere firmato digitalmente dal professionista che lo ha redatto.
Le tipologie di documento previste
Referti di laboratorio analisi — sono stati tra i primi documenti a essere inclusi nell’obbligo FSE. Ogni risultato di esame ematico, urinario, microbiologico o di altro tipo deve essere trasmesso.
Referti di diagnostica per immagini — radiografie, ecografie, risonanze magnetiche, TAC. Il documento testuale del referto va inviato; le immagini seguono regole specifiche che variano per regione.
Verbali di pronto soccorso — ogni accesso al pronto soccorso genera un documento che deve essere trasmesso, indipendentemente dall’esito (dimissione, ricovero, trasferimento).
Lettere di dimissione ospedaliera — la cosiddetta “lettera di dimissione” o “epicrisi” rientra pienamente nell’obbligo.
Referti di specialistica ambulatoriale — visite cardiologiche, dermatologiche, ortopediche, neurologiche e di qualsiasi altra branca specialistica producono documenti da inviare.
Prescrizioni farmaceutiche e specialistiche — le prescrizioni dematerializzate, già in circolazione da anni, vengono integrate nel FSE 2.0 in modo più strutturato.
Certificati medici — i certificati di malattia, idoneità sportiva, esenzione e altri certificati clinici rientrano nell’obbligo.
Piani terapeutici — i documenti che formalizzano un percorso di cura nel tempo devono essere registrati nel fascicolo del paziente.
Profilo sanitario sintetico (PSS) — il documento redatto tipicamente dal medico di medicina generale che riepiloga la storia clinica del paziente. È uno dei pilastri del FSE 2.0.
Il formato: perché HL7 CDA2 è importante
Tutti questi documenti non possono essere inviati in qualsiasi formato. La normativa impone lo standard HL7 CDA2, che definisce una struttura XML precisa per ogni tipologia di documento. Questo garantisce l’interoperabilità tra i sistemi: un referto prodotto in Sicilia deve essere leggibile e interpretabile da un sistema in Valle d’Aosta.
In pratica, questo significa che il software gestionale usato dal medico deve essere in grado di generare automaticamente documenti conformi a questo standard. Un file Word o un PDF non strutturato non è sufficiente.
Chi firma cosa
Un altro aspetto critico è la distinzione tra chi produce il documento e chi lo firma. La firma digitale deve essere quella del medico refertante, non della struttura in cui opera. Se in un poliambulatorio lavorano cinque specialisti, ognuno di loro deve avere la propria firma digitale personale e firmare i documenti di propria competenza.
Questo è un punto su cui molte strutture si stanno trovando impreparate: verificare che tutti i professionisti siano dotati di firma digitale è una delle prime azioni concrete da mettere in agenda.
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