Professionisti sanitari: non accorpare consenso informato e consenso al trattamento dei dati

consenso informato e consenso al trattamento dei dati

Consenso informato e consenso al trattamento dei dati

dal punto di vista puramente semantico la differenza tra consenso informato e consenso al trattamento dei dati personali è fuorviante. Purtroppo essendo i due termini molto simili si ha il rischio di trarre in inganno i pazienti quando i due consensi coprono ambiti molto differenti.

Il consenso informato

Il consenso informato in ambito medico riguarda l’adesione al trattamento sanitario proposto dal medico. Al giorno d’oggi è un principio consolidato che nessuna persona cosciente possa essere sottoposta ad un trattamento sanitario contro o senza la sua volontà.

Per raccogliere un valido consenso è indispensabile che il professionista sanitario fornisca un’esaustiva informativa al paziente sul trattamento che sarà eseguito in modo da consentirgli una scelta libera e consapevole. In particolare l’informativa dovrebbe comprendere almeno i seguenti punti:

  • Situazione clinica riscontrata
  • Descrizione dell’intervento che si andrà ad eseguire e i rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione
  • Eventuali terapie alternative
  • Tecniche utilizzate nel trattamento
  • Benefici attesi
  • Rischi ed eventuali complicanze
  • Comportamenti e precauzioni alle quali attenersi per prevenire successive complicazioni

Il consenso al trattamento dei dati

Il consenso al trattamento dei dati è invece un documento che informa i pazienti che tipologie di dati e in quale modo questi vengono trattati.

Punto fondamentale di tale documento è mettere a conoscenza i pazienti sugli scopi per i quali vengono raccolti i sui dati e come verranno utilizzati in futuro. Tale consenso a rigor di logica deve essere richiesto prima di inizare qualsiasi tipo di trattamento dei dati del pazienti quali registrazione dell’anagrafica o registrazione di dati anamnestici. Di conseguenza tale consenso deve necessariamente essere richiesto antecedentemente alla richiesta di consenso informato.

Come scrivere queste informative? Con un linguaggio chiaro e trasparente, dice il GDPR, tenendo conto dei pazienti che frequentano il tuo studio o la struttura con cui collabori.

Perchè non accorpare consenso informato e consenso al trattamento dei dati

Facendo riferimento a quando detto precedentemente e alla natura dei due documenti possiamo trovare almeno due punti per i quali è bene non accorparli in un solo documento:

  1. Le due informative vanno presentate ai pazienti in tempi diversi: a rigor di logita il consenso al trattamento dei dati va richiesto prima di effettuare qualsiasi operazione sui dati del paziente. Ricordiamoci che tale consenso va richiesto prima della prenotazione in quanto la sola registrazione dell’appuntamento all’interno della nostra agenda o un eventuale invio di sms/mail di promemoria rientrano nel trattamento dei dati.
  2. Non dobbiamo tratte in inganno i pazienti sulla finalità dei due documenti. Nel primo caso si intende il consenso dato dal paziente al trattamento dei propri datimentre nel secondo caso, invece, si intende il consenso dato dal paziente ad una certa terapia o trattamento sanitario. Se le informative vengono fornite al paziente nello documento chiedendo semplicemente firme separate potremmo portare il paziente a pensare che siano la stessa cosa o quantomeno due documenti simili.

Quindi è importante tenere chiaramente separate queste due tipologie di consenso per evitare che i pazienti si confondano e non comprendano esattamente a cosa stanno dando la propria adesione.

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