Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica in vista del 1° luglio
l’Agenzia delle Entrate chiarisce con la circolare n. 14/E dell’Agenzia delle Entrate alcune operazioni rilevanti al fine IVA in previsione del termine del periodo transitorio della fatturazione elettronica.
In particolare possiamo elencare alcuni punti tra cui:
- PRESTAZIONI SANITARIE Per l’anno 2019 tutti gli operatori sanitari non devono emettere la fattura elettronica per prestazioni sanitarie effettuate nei confronti dei consumatori finali
- IMPOSTA DI BOLLO Ai fini del versamento trimestrale dell’imposta di bollo contano solo le fatture transitate attraverso lo Sdi e correttamente elaborate. Non vengono prese in considerazione quelle scartate. Il pagamento può avvenire non solo tramite modelli F24, ma anche con addebito su conto corrente bancario o postale.
- EMISSIONE FATTURA dal 1° luglio 2019 le fatture elettroniche possono essere emesse entro 10 giorni e non più entro le 24 giorni dall’effettuazione dell’operazione
- SANZIONI non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata. Alternativamente sono ridotte al 20 per cento, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo
- REGISTRAZIONE ACQUISTI viene soppresso l’obbligo, in precedenza ivi presente, di «numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione».
Le nuove regole entreranno in vigore dal 1° luglio 2019, stesso giorno in cui partirà anche il l’obbligo dello scontrino elettronico per i commercianti con volume d’affari superiore a 400.000 euro.